
Art. 8 Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Esso è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nomina nel suo seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Le cariche sociali sono gratuite.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo verranno fatte verbalmente dal Presidente ai singoli componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno valide qualora approvate alla maggioranza dei presenti.
Art. 9 Presidente
Il Presidente dell’Associazione ha il compito di indire e presiedere le riunioni e le assemblee, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione ha il compito di tenere i libri contabili e i libretti bancari con diritto di firma sui suddetti