
Art. 5 Soci
Sono associati, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) soci ordinari;
b) soci sostenitori;
c) soci onorari;
I soci ordinari hanno diritto di voto e dovere di partecipare all’assemblea dei soci e corrispondono la quota associativa annuale.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto e corrispondono una quota associativa di almeno cinque volte superiore rispetto alla quota ordinaria annuale.
I soci onorari non hanno diritto di voto e non corrispondono la quota associativa in quanto sono invitati ad entrare nell’Associazione da parte del Consiglio direttivo per particolari meriti acquisiti nei confronti della stessa.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.